1. Dopo l'articolo 13 della legge 7 marzo 1986, n. 65, sono inseriti i seguenti:
«Art. 13-bis. - (Veicoli in dotazione). - 1. I veicoli in dotazione alla polizia municipale
Art. 13-ter. - (Personale amministrativo). - 1. La polizia municipale deve disporre di personale interno amministrativo per lo svolgimento delle funzioni amministrative, con qualifica differenziata; gli agenti di polizia municipale non possono svolgere funzioni di carattere amministrativo.
2. Per ogni gruppo amministrativo o per i servizi può essere indicato un responsabile di polizia municipale, che risponde al diretto responsabile del servizio.
3. Il contingente del personale amministrativo e di servizio interno non può superare la percentuale del 15 per cento degli addetti effettivi del Corpo di polizia municipale.
Art. 13-quater. - (Accademia regionale e corsi). - 1. Al fine di garantire la piena professionalità e la formazione del personale della polizia municipale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono l'accademia regionale di polizia municipale, con corsi biennali al termine dei quali si consegue un titolo equiparato al diploma universitario riconosciuto dallo Stato ed i cui esami, se svolti nelle analoghe materie, danno diritto al riconoscimento degli stessi presso le facoltà di giurisprudenza o di scienze politiche.
2. L'accesso all'accademia di cui al comma 1 è consentito ai possessori di diploma di scuola secondaria di secondo grado. I diplomi rilasciati dall'accademia
2. L'istituzione dell'accademia regionale di polizia municipale e dei corsi biennali di cui all'articolo 13-quater, comma 1, della legge 7 marzo 1986, n. 65, introdotto dal comma 1 del presente articolo, deve essere attuata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.