Art. 10.
(Introduzione degli articoli 13-bis, 13-ter e 13-quater della legge 7 marzo 1986, n. 65).

      1. Dopo l'articolo 13 della legge 7 marzo 1986, n. 65, sono inseriti i seguenti:

      «Art. 13-bis. - (Veicoli in dotazione). - 1. I veicoli in dotazione alla polizia municipale

 

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sono esenti dalla tassa di proprietà e da tasse straordinarie e sono muniti di targa distintiva propria analogamente a quanto previsto all'articolo 138, comma 11, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
      2. È vietato l'uso dei veicoli di servizio per scopi diversi da quelli a cui sono destinati. La conduzione di tali veicoli è riservata a quanti sono muniti di patente di servizio o di analogo documento, analogamente a quanto previsto dall'articolo 139 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

      Art. 13-ter. - (Personale amministrativo). - 1. La polizia municipale deve disporre di personale interno amministrativo per lo svolgimento delle funzioni amministrative, con qualifica differenziata; gli agenti di polizia municipale non possono svolgere funzioni di carattere amministrativo.
      2. Per ogni gruppo amministrativo o per i servizi può essere indicato un responsabile di polizia municipale, che risponde al diretto responsabile del servizio.
      3. Il contingente del personale amministrativo e di servizio interno non può superare la percentuale del 15 per cento degli addetti effettivi del Corpo di polizia municipale.

      Art. 13-quater. - (Accademia regionale e corsi). - 1. Al fine di garantire la piena professionalità e la formazione del personale della polizia municipale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono l'accademia regionale di polizia municipale, con corsi biennali al termine dei quali si consegue un titolo equiparato al diploma universitario riconosciuto dallo Stato ed i cui esami, se svolti nelle analoghe materie, danno diritto al riconoscimento degli stessi presso le facoltà di giurisprudenza o di scienze politiche.
      2. L'accesso all'accademia di cui al comma 1 è consentito ai possessori di diploma di scuola secondaria di secondo grado. I diplomi rilasciati dall'accademia

 

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danno titolo per l'accesso alle carriere superiori. La regione può espletare i corsi accademici anche in collaborazione o presso le università esistenti sul territorio.
      3. Possono essere istituiti ulteriori corsi validi ai fini della progressione in carriera.
      4. Gli attestati relativi ai corsi di cui al comma 3, che hanno una durata non inferiore ai due mesi, costituiscono titolo per la progressione in carriera in luogo del titolo di studio eventualmente richiesto».

      2. L'istituzione dell'accademia regionale di polizia municipale e dei corsi biennali di cui all'articolo 13-quater, comma 1, della legge 7 marzo 1986, n. 65, introdotto dal comma 1 del presente articolo, deve essere attuata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.